CONDOMIONIO LEGGE 220 - Marco Venier

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NUMERO VERDE EMERGENZA GUASTI 24H 7/7
TEL. STUDIO 06 2419274

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L’articolo 1 della legge 220/2012 sostituisce l’articolo 1117 del codice civile,fornendo una definizione più articolata di «parti comuni» dell’edificio, «oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico». Ad integrazione della formulazione originaria del codice, sono ora esplicitamente inseriti nelle parti comuni:
i pilastri e le travi portanti; le facciate degli edifici;
i parcheggi;
i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
gli impianti centralizzati per la ricezione radio TV e per l’accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo. LEGGE 220/2021 RIFORMA DEL CONDOMINIO

Legge 220/2012 - Riforma del condominio

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